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Circolare 5

Assenze e validità dell’anno scolastico 2023-2024

Indicazioni sulle assenze per la validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni: deroghe al limite massimo di assenze

Al Personale Docente

Ai Genitori degli Alunni/e Primaria e Secondaria

Al DSGA

Al Sito Web/Atti

 Prot. 10354/V-1 del 06/11/2023

CIRCOLARE N. 5

 

Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni-deroghe al limite massimo di assenze.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “…ai fini della validità dell’anno scolastico, (…) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017

VISTO il D.M. 741/2017;

VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 15 del Collegio Docenti n.3 svoltosi il giorno 17 ottobre 2023 che ha come oggetto i criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico 2023/2024;

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

 INFORMA

che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, ai fini della validità dell’anno scolastico 2023/2024 è fissato secondo la seguente tabella:

PROSPETTO MONTE ORE ANNUO   

TEMPO SCUOLANUMERO ORE SETTIMANALEMONTE ORE ANNUALENUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE RICHIESTE (75%)NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE CONSENTITE (25%)
PRIMARIA 40 ORE-TEMPO PIENO40 ORE1320990330 (pari a 50 giorni di lezione)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO-30 ORE30 ORE990743247,5 (pari a 41 giorni di lezione)

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Pertanto il Collegio Docenti ha deliberato ammettendo i seguenti criteri di deroga:

  1. Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate con certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate;
  2. Gravi motivi personali e/o di famiglia autocertificati dai genitori e notificati al Dirigente scolastico;
  3. Assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza;
  4. Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI e a carattere nazionale;
  5. Situazione seguita dai servizi sociali;
  6. Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i Consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

Si rammenta quanto segue:

il consiglio di Classe/Interclasse verifica, nel rispetto dell’indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

In caso di assenze prolungate, sarà cura del coordinatore di Classe contattare la famiglia per verificare la situazione.

Nel caso in cui le assenze proseguano, il coordinatore di classe invierà tramite mail alla prof.ssa Borfiga Sara (Referente per la Dispersione) e alla segreteria una relazione nella quale segnalerà:

  • il numero di assenze,
  • l’esito del colloquio con la famiglia

Una volta preso in esame il caso, si procederà contattando nuovamente la famiglia o segnalando la non osservanza dell’obbligo scolastico agli organi competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo AURICCHIA

la firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 del D,Lgs. 39/93.

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